Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 8 luglio 1992, va escluso dal calcolo del TAEG il premio per l’assicurazione contro il rischio di incendio.
L’art. 2 par. 3. del suddetto D.M., identifica infatti come elementi rientranti nel calcolo del TAEG: a) il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; e) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto da comma seguente.
A sua volta, il successivo par. 4 esclude dal computo del TAEG, tra le altre, anche (lett. e) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente, ossia diverse dalle assicurazioni intese a garantire al creditore il rimborso in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente.