1) L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare una normativa che consenta al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale di recuperare da tale garanzia il proprio credito, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, quando l’evento determinante l’escussione della garanzia si verifica dopo l’apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti.
2) L’articolo 47, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2002/47, come modificata dalla direttiva 2009/44, deve essere interpretato nel senso che non impone al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale l’obbligo di recuperare in primo luogo da tale garanzia il proprio credito, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite mediante tale contratto.