La Suprema Corte ha affermato che, in materia di esdebitazione, il requisito oggettivo di cui all’art. 142, II comma l. fall. va interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti relativi alla “meritevolezza” di cui al primo comma della medesima disposizione, “il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti interamente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in maniera irrisoria” (conf. Cass., 27 marzo 2018, n. 7550). Pertanto, l’esdebitazione può essere accordata anche quando alcuni creditori non siano stati pagati affatto, come, nel caso di specie quelli chirografari, fermo che “una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe, invero, una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri”.