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Giurisprudenza

Esdebitazione: valutazione comparativa del realizzo rispetto all’indebitamento

22 Giugno 2022

Sara Addamo, Dottore di ricerca in diritto commerciale, Università di Trento; Incaricata alla ricerca, Libera Università di Bolzano; Avvocato

Cassazione Civile, Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7775 – Pres. Scaldaferri, Rel. Vannucci

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 7775 del 10 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ai requisiti per accedere al beneficio dell’esdebitazione con particolare riferimento alla valutazione comparativa del realizzo rispetto all’indebitamento.

Nel caso di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili in estensione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente negato la concessione del beneficio dell’esdebitazione, in considerazione dell’esiguità del realizzo (pari ad appena il 3% dell’indebitamento complessivo), che non consentiva di dare rilevanza alla parzialità dei pagamenti secondo la previsione dell’art. 142, 2° comma legge fallimentare.

Ciò è stato affermato nonostante, secondo la Suprema Corte, ai fini della sussistenza della condizione ostativa alla esdebitazione, il soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali debba intendersi realizzato “anche quando taluni creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, essendo invece sufficiente che con i riparti, almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto”.

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che le disposizioni del codice della crisi d’impresa non sono utilmente invocabili in funzione dell’interpretazione del contenuto precettivo dell’art. 142, 2° comma l. fall., poiché il giudice, in funzione dell’interpretazione di una norma di legge vigente, non può trarre argomento alcuno dai contenuti di altra disposizione di legge non ancora in vigore per espressa volontà del legislatore e suscettibile (come l’esperienza insegna) di ulteriori modificazioni da parte dello stesso legislatore.

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