1) L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per determinare l’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista qualora tale consumatore abbia espressamente chiesto che l’esecuzione del contratto concluso inizi durante il periodo di recesso ed egli receda da tale contratto, occorre, in linea di principio, tener conto del prezzo convenuto in detto contratto per tutte le prestazioni oggetto del contratto medesimo e calcolare l’importo dovuto pro rata temporis. Solo nel caso in cui il contratto concluso preveda espressamente che una o più prestazioni siano fornite integralmente sin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, in maniera distinta, a un prezzo che deve essere pagato separatamente, occorre tener conto — nel calcolare l’importo dovuto al professionista in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, di tale direttiva — dell’intero prezzo previsto per una simile prestazione.
2) L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83, letto alla luce del considerando 50 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se il prezzo totale sia eccessivo, ai sensi di tale disposizione, occorre tener conto del prezzo del servizio offerto dal professionista in questione ad altri consumatori alle stesse condizioni nonché di quello del servizio equivalente fornito da altri professionisti al momento della conclusione del contratto.