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Giurisprudenza

Esecuzione forzata: i principi della Cassazione

16 Giugno 2022

Cassazione Civile, Sez. III, 08 giugno 2022, n. 18421 – Pres. Vivaldi, Rel. SaiJa

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 18421 dell’8 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha definito una serie di principi in materia di esecuzione forzata.

Il termine per l’opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’articolo 617 c.p.c. avverso il decreto col quale il giudice trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato ai sensi dell’art. 586 c.p.c. dev’essere proposta entro venti giorni e decorre dal momento in cui si ha conoscenza legale o di fatto del provvedimento, non avendo rilevanza:

  • la data di deposito del decreto, in quanto non vige un obbligo formale per la cancelleria o per il professionista delegato di darne comunicazione;
  • la trascrizione nei registri immobiliari (stante la natura di mera pubblicità dichiarativa).

Inoltre, i venti giorni, possono decorrere, nel caso in cui vi sia un aliud pro alio nella vendita, dal momento in cui, secondo l’ordinaria diligenza, sarebbe stato possibile identificare i vizi del bene.

L’opposizione alle condizioni di vendita nell’esecuzione forzata

In materia di esecuzione forzata, il giudice dell’esecuzione, nell’individuare le modalità della vendita, può utilizzare i poteri discrezionali che gli vengono riconosciuti dalla legge, sia in modo esplicito che implicito, tenendo in considerazione le disposizioni “minime” cogenti, ovvero individuando le regole che ritenga più adatte al caso concreto e più efficaci a dirigere il subprocedimento liquidatorio.

Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione travalichi i propri poteri e adotti disposizioni contra legem, le parti interessate avranno l’onere di presentare in modo tempestivo l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento illegittimo.

La conseguenza della mancata opposizione agli atti esecutivi comporta:

  • l’inoppugnabilità del provvedimento;
  • l’obbligo di darne attuazione (in attuazione del principio di immutabilità delle condizioni di vendita);
  • la successiva impossibilità di impugnare il successivo decreto di trasferimento, in quanto non potrà rilevarsi l’invalidità derivata stante la mancata opposizione all’atto presupposto (salva l’ignoranza incolpevole).

La natura del termine per il versamento del prezzo nell’esecuzione forzata

Il termine previsto in favore dell’aggiudicatario del bene nell’esecuzione forzata per il versamento del prezzo ha natura sostanziale, infatti è prodromico all’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.. Il termine riguarda l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario e non abbisogna di difesa tecnica, ma rappresenta l’adempimento di un atto dovuto e non negoziale; pertanto, non è sottoposto alla sospensione feriale dei termini.

Sull’interesse ad impugnare gli atti esecutivi

Le modalità assunte dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento di vendita o di delega circa le modalità, i termini e le forme di pubblicità nell’esperimento della vendita sono posti a tutela delle dei principi di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza dell’espropriazione forzata.

Pertanto, le parti del procedimento esecutivo hanno piena possibilità e diritto di farne valere l’eventuale violazione, tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non dovendo dimostrare di aver subito uno specifico danno.

Di cosa si parla in questo articolo

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