L’atto di dotazione di un trust non costituisce un trasferimento tassabile ai sensi del D. Lgs. 346/1990 in quanto i beni oggetto dell’atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee in modo limitato e solo temporaneo (stante l’obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario), mantenendosi dunque separati dal resto del suo patrimonio. Ne consegue che l’acquisto della proprietà da parte del trustee non dà luogo a quell’effettivo arricchimento a cui si correla l’applicazione dell’imposta prevista dal D. Lgs. 346/1990.
L’interpretazione sistematica della norma si unisce inoltre ad un rilievo di carattere costituzionale: l’atto di costituzione del trust non esprime di per sé capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall’effetto di separazione dei beni non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto. Una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prenderà consistenza solo quando la funzione del trust verrà attuata.