Con la Risposta a interpello del 28 marzo 2024, n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le operazioni realizzate da una SICAV nell’ambito delle attività di “Litigation Finance” o “Third Party Litigation Funding” (in breve, “TPLF”) beneficiano del regime di esenzione IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1) del D.P.R. 633/1972.
La TPLF (o litigation finance) è un’attività diffusa in diversi paesi del mondo, ma ancora poco conosciuta nel nostro ordinamento e, in generale, nel contesto dell’Unione europea: in sostanza, con essa, gli investitori privati (“litigation funder” o “finanziatori di contenziosi”) investono in procedimenti giudiziali e stragiudiziali, addossandosi le spese e i costi della lite gravanti sulle parti, in cambio di una quota o dell’intero risarcimento potenzialmente ritraibile dalla controversia.
In tale ambito, in particolare, la società istante rappresentava di effettuare operazioni di acquisto pro soluto di “crediti controversi”, cioè di crediti oggetto di una controversia giudiziale o stragiudiziale, nonché di crediti sui quali si fosse formato un giudicato e necessitanti di supporto legale in fase esecutiva.
A fronte di tale acquisto, la società riconosceva al titolare del diritto un corrispettivo composto, di regola, da una parte fissa, da una parte variabile dipendente dagli esiti della lite, oltre al rimborso integrale delle spese di lite.
In caso di soccombenza, la società avrebbe perso il proprio investimento.
Pertanto, la società domandava se fosse applicabile alle descritte operazioni il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 1), a mente del quale sono esenti, tra le altre, le prestazioni di servizi concernenti “… le operazioni, compresa la negoziazione, relative a … crediti … ad eccezione del recupero di crediti”.
Richiamata la posizione del Parlamento Europeo, che con la Risoluzione del 13 settembre 2022 ha invitato la Commissione ad elaborare una disciplina minima e uniforme dell’attività di TPLF nell’Unione europea, quale strumento utile a sostenere e garantire l’accesso alla giustizia per tutti, l’Agenzia ha ritenuto che “… la TPLF è un’attività finanziaria in quanto consiste nel «finanziamento del contenzioso» da parte di soggetti terzi …” e che quindi “… anche le operazioni descritte e realizzate dall’istante, siano dotate di una … causa finanziaria rinvenibile nell’intento del Titolare del Diritto di ottenere dalla Società un finanziamento che gli consenta di sostenere i costi della controversia legale e/o giudiziaria, di gestire tale controversia sotto la regia dell’Istante nonché – ove pattuito – lo “smobilizzo” del suo credito …”.
Pertanto, ha concluso l’Agenzia, le descritte prestazioni di servizi, aventi natura e causa finanziaria, ove siano territorialmente rilevanti in Italia, devono considerarsi esenti da IVA.