La Corte di Cassazione con la sentenza 13719/2016 si pronuncia circa la natura da doversi riconoscere alla valutazione che le corti di merito sono chiamate a compiere in ordine alla fattibilità di un piano di risanamento, tornando, pertanto, ad occuparsi di un tema già affrontato con riferimento alla procedura concordataria (cfr. Cass. 1521/2013 e 11497/2014)
In particolare – indipendentemente dal fatto che il professionista abbia compiuto una verifica dei dati aziendali [1] – al giudice di merito resta, sempre, il dovere di compiere una valutazione ex ante (e, si sottolinea, non ex post) mirata a verificare la ragionevole possibilità di attuazione del piano di risanamento, dopo aver, peraltro, escluso il carattere fraudolento dello stesso e della relativa attestazione.
Laddove, dunque, venga accertata la manifesta inettitudine del piano attestato presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, gli atti compiuti in esecuzione del medesimo non possono essere dichiarati esenti da revocatoria ex art. 67 l.f., terzo comma, lett. d).
[1] Di fatto, esplicitamente prevista dalla norma soltanto post modifica apportata nel 2012.