Con Risposta n. 125 del 24 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati da taluni soggetti esteri di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Per poter beneficiare dell’esclusione dalla ritenuta, in sostanza, il comma 5-bis richiede che gli interessi siano relativi a finanziamenti, a medio e lungo termine, erogati da talune tipologie di soggetti esteri tra i quali gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
In merito all’ambito soggettivo, come chiarito nella citata risoluzione n. 76/E del 2019, la disposizione in esame, in generale, non consente di procedere secondo il principio del “beneficiario effettivo”, così da ricondurre il flusso degli interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito ma si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati dalla stessa norma e aventi le caratteristiche sopra descritte.
Stante l’esplicito riferimento dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 ai “percettori” di reddito, non appare coerente, in linea di principio, applicare il regime di esenzione in esso previsto a beneficiari dei redditi (interessi) che non siano “anche” i diretti percettori degli stessi.