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Attualità

Esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti transfrontalieri

2 Ottobre 2019

Fulvia Astolfi, Partner, Maria Cristina Conte, Senior Associate, Hogan Lovells Studio Legale

L’Agenzia delle Entrate ("AdE") con la risposta ad interpello numero 76/E del 2019 (la "Risoluzione”) ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione della disposizione recante il regime di esenzione da ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese da (i) enti creditizi stabiliti negli stati dell’UE, (ii) imprese di assicurazione costituite ed autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati UE o (iii) investitori istituzionali esteri istituiti in Paesi white list ed ivi soggetti a forme di vigilanza (comma 5-bis dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

La Risoluzione si premura di chiarire quali siano i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al fine dell’applicazione dell’esenzione in parola.

Quanto ai requisiti oggettivi viene precisato che:

  • il finanziamento deve essere erogato a soggetti che esercitano un’attività di impresa nel territorio dello Stato, precisando che rientrano tra questi anche le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti e le holding, mentre rimangono esclusi da tale novero gli enti non commerciali;
  • la durata contrattuale di "medio o lungo termine" del finanziamento viene ricondotta dall’AdE ad un periodo superiore ai diciotto mesi, in analogia alla disciplina del’imposta sostitutiva di cui all’art. 15 del D.P.R. 601/1973, con la conseguente precisazione che tale requisivo non si considera soddisfatto laddove sia concessa al soggetto finanziatore la facoltà di recesso unilaterale e senza preavviso prima di 18 mesi.

Quanto invece ai requisiti soggettivi, l’AdE si concentra sulla definizione di “investitori istituzionali esteri”. A tal proposito:

  • rinviando alla prassi emanata in materia di D.Lgs. 239/1996, precisa che sono tali gli enti che, indipendentemente dalla propria veste giuridica, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi;
  • in merito al requisito della vigilanza, chiarisce che lo stesso va verificato indipendentemente in capo al soggetto investitore stesso ovvero al soggetto incaricato della sua gestione, in funzione del modello di vigilanza prudenziale adottato nel Paese in cui l’ente è istituto.

L’AdE coglie poi l’occasione per precisare che la norma in commento non richiede che il percettore degli interessi si qualifichi quale "beneficiario effettivo" degli stessi, con la conseguenza che (i) l’esenzione da ritenuta si applicherebbe esclusivamente ai percettori formali degli interessi che ricadono in una delle predette categorie di finanziatori, mentre (ii) non si potrebbe adottare un approccio look through.

Si tratta di una posizione che si pone in contrasto con l’interpretazione fin’ora data alla norma in commento non solo dalla dottrina, ma dalla stessa AdE che nella circolare del 30 marzo 2016, n. 6/E aveva ritenuto applicabile l’esenzione da ritenuta in oggetto anche a strutture IBLOR ovvero strutture passanti in funzione di un approccio look through, sinonimo del principio anti-elusivo della prevalenza della sostanza sulla forma.

Si condividono, quindi, in questa sede i dubbi già espressi dalla dottrina sulla stampa specializzata quanto al significativo grado di incertezza generato dalla risoluzione 76/E sul piano interpretativo dell’esenzione da ritenuta su detti finanziamenti transfrontalieri. Si auspica, pertanto, che – in caso di verifica di operazioni che avevano fatto affidamento sui chiarimenti resi con la citata circolare 6/E del 2016 – l’Agenzia delle Entrate riconosca la non sanzionabilità delle condotte non conformi al principio ora espresso con la risoluzione in commento, riconoscendo l’esimente delle "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma".

Tali profili di incertezza impongono oggi una maggiore attenzione a quegli operatori che intendano realizzare operazioni di finanziamento, nel caso in cui il soggetto estero che eroga materialmente il finanziamento non sia uno dei soggetti elencati nel comma 5-bis dell’art. 26 del D.P.R. 600/1973.

 

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