Con Comunicazione del 2 aprile 2015 n. 0025962 la Consob, in risposta ad uno specifico quesito, ha fornito chiarimenti in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto (OPA) ai sensi degli artt. 106 e 109, del d. lgs. n. 58 del 1998 (Tuf).
Il quesito prende in esama un patto parasociale tra i due principali azionisti di una società avente ad oggetto la presentazione di una lista comune di candidati per il rinnovo della cariche sociali della stessa. Su di essa confluirebbero i voti dei due fondi, con una partecipazione, alla data di sottoscrizione del patto, del 53,865%. Il patto prevederebbe anche obblighi di preventiva consultazione, senza vincolo di voto, su talune rilevanti materie di competenza assembleare.
Nel non ritenere il patto rilevante ai fini OPA, la Consob ha evidenziato come le azioni sindacate nel patto, provenienti da acquisti effettuati dai fondi in sede di salvataggio (concordato preventivo).
Le azioni ottenute in contropartita – in esecuzione del concordato – costituiscono quindi un acquisto strettamente necessitato e temporalmente coincidente con la ricapitalizzazione della società.
La detenzione in sé di tali azioni è, inoltre, direttamente correlata alle esigenze di salvataggio dell’emittente, così come il piano di risanamento votato dai creditori (ivi incluse le future parti dell’accordo- c.d. paciscenti) risulta finalizzato alla risoluzione dello stato di crisi.
Pertanto, secondo la Commissione, sussisterebbero i presupposti per l’applicabilità dell’esenzione “da salvataggio” di cui all’art. 49, comma 1, lettera b), n. 1, i) del Regolamento Emittenti.