Con Comunicazione n. DIE/13017238 del 28 febbraio 2013 la Consob ha risposto ad un quesito in materia di esenzione dalla pubblicazione di un prospetto informativo per operazioni di importo inferiore a 5 Euro/milioni.
Le ipotesi di esenzione richiamate sono quelle previste dagli artt. 34-ter, comma 1, lett. c) e 57, comma 1, lett. l) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/1999), le quali rispettivamente disciplinano l’esonero dall’obbligo del prospetto in caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un’offerta il cui corrispettivo totale sia inferiore a 5.000.000 di euro, ovvero in caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari per corrispettivo totale sempre inferiore a 5.000.000 di euro.
Tali norme prevedono che, ai fini del calcolo della soglia di esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, siano considerate unitariamente le operazioni poste in essere sul medesimo prodotto e dal medesimo soggetto nell’arco di dodici mesi.
In risposta al quesito, la Consob ha evidenziato come, al fine di accertare l’eventuale ricorrenza dei presupposti per l’esenzione in parola, la società sia tenuta a verificare che la prospettata emissione obbligazionaria non si inserisca in un più ampio progetto di appello al pubblico risparmio riferibile al medesimo soggetto e volto ad acquisire – attraverso il medesimo strumento finanziario e in un arco temporale di dodici mesi – risorse finanziarie per un importo complessivo uguale o superiore a 5 euro/mln.