Con le risposte a interpello n. 363 e n. 364 del 4 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di esenzione IVA per attività di consulenza finanziaria dell’Advisor (soggetto terzo) nei confronti di gestori di fondi comuni d’investimento (nel caso di specie una SGR).
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, preliminarmente è necessario stabilire se l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 1 del Decreto IVA prevista per i servizi riconducibili nell’ambito della “gestione di fondi comuni di investimento” sia applicabile anche per le prestazioni di consulenza fornite da un Advisor (soggetto terzo) nei confronti di una società di gestione di fondi comuni d’investimento.
Nella risposta in oggetto vengono individuate le condizioni da prendere in considerazione affinché il servizio di consulenza reso da un Advisor sia esente da IVA, ovvero:
- la riconducibilità, sotto il profilo oggettivo, dell’attività di consulenza resa dal soggetto terzo fra i servizi di gestione di fondi comuni di investimento esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del Decreto IVA;
- la riferibilità dell’attività di consulenza a fondi comuni di investimento equiparabili, sotto il profilo soggettivo, agli OICVM destinatari dell’esenzione.
Relativamente al profilo oggettivo, i servizi forniti da un gestore esterno possono rientrare nell’esenzione quando formano un insieme distinto, valutato globalmente, volto a svolgere funzioni determinate ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento.
Sul punto, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’attività di consulenza resa da un Advisor esterno possa essere ricondotta sotto il profilo oggettivo, tra i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento – esenti da IVA – quando tra questi servizi e l’attività propria della SGR esista una connessione intrinseca.
Relativamente al profilo soggettivo, sono esenti da IVA ai sensi all’art. 10, comma 1, n. 1 del Decreto IVA i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento equiparabili agli OICVM.
L’Istante chiede, inoltre, di sapere se siano esenti da IVA i servizi di consulenza resi direttamente, in qualità di outsourcer, ai propri clienti.
Sul punto l’Agenzia ritiene che tali servizi rientrino nell’esenzione in commento se resi con assunzione diretta della responsabilità e a condizione che siano forniti in relazione alla gestione di fondi comuni di investimento.