Con la comunicazione DEM/11044739 del 19 maggio scorso, la Consob si è espressa in ordine all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA ex art. 106, comma 5, lett. b) D.Lgs. 58/98 ("Tuf").
In particolare, la Commissione ha escluso la sussistenza dell’obbligo di opa ex all’art. 106, comma 1 del Tuf relativamente ad un’operazione di scissione parziale della Holmo spa, controllante, per il tramite della Finsoe spa, della Unipol Gruppo Finanziario spa ("Ugf").
L’operazione è volta a realizzare una semplificazione della catena di controllo di Ugf al cui vertice verrebbe così a trovarsi la Finsoe e non più la Holmo. L’operazione di riassetto dell’azionariato della Holmo è da attuarsi mediante scissione parziale non proporzionale dell’attivo di questa, a favore di 11 società di nuova costituzione ("newco"), ognuna delle quali controllata da una singola cooperativa attualmente partecipante della Holmo, ad eccezione di una di esse che sarà partecipata da 6 cooperative.
Come evidenziato dalla Consob, essendo la disciplina sull’opa obbligatoria volta a tutelare gli azionisti di minoranza mediante l’esercizio dell’exit dalla società di fronte all’evento consistente nel trasferimento o nel consolidamento del controllo, l’insorgenza dell’obbligo di opa deve escludersi laddove, come nel caso di specie, nell’operazione di scissione non vi sia l’acquisto/trasferimento di una partecipazione rilevante.
Nel caso analizzato dalla Consob, infatti, la frammentazione della partecipazione della Holmo in più partecipazioni (dirette) delle singole newco nella Finsoe, ognuna delle quali inferiore alla soglia rilevante, comporta, quale unico effetto, quello di accorciare dall’alto la catena di controllo della Ugf, mantenendo inalterato il soggetto che esercita il controllo diretto.
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