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Esenzione dell’obbligo OPA in caso di fusione: ultimi orientamenti Consob

10 Giugno 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione n. DEM/11047987 del 26 maggio scorso, la Consob si è espressa circa l’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 58/1998, e 49, comma 1, lett. f), del regolamento emittenti, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con la delibera n. 17731 del 5 aprile 2011, con riferimento all’operazione di fusione per incorporazione della non quotata Drive Rent spa nella quotata Cobra Automotive Technologies spa (Cobra AT).
L’operazione, come descritta nel documento informativo ex art. 70, comma 4, Regolamento Emittenti, nonché nelle informazioni successivamente trasmesse alla Commissione, prevede, tra l’altro:
– un aumento di capitale sociale da offrirsi in opzione, per un ammontare fino a massimi 23 milioni di euro, la cui esecuzione avverrà dopo l’efficacia della fusione, in relazione al quale le controllanti Cobra AT sa e KME Group hanno assunto l’impegno di sottoscrivere integralmente la quota di propria competenza;
– un patto parasociale, stipulato in data 18 novembre, tra Cobra AT sa e KME Group, in ordine alla nomina dei componenti degli organi sociali della Cobra AT, che prevede inoltre un sindacato di blocco (c.d. “lock up”) a tempo determinato sulle partecipazioni della Cobra AT spa post-fusione.
In considerazione del rapporto di cambio e sempre che l’attuale azionariato dell’emittente rimanga invariato a seguito della fusione e dell’esecuzione dell’aumento, la società KME Group, attuale controllante della Drive Rent, verrebbe a detenere, in ragione del concambio, una partecipazione pari al 42,68% del capitale della Cobra AT, superiore alla soglia, rilevante ai fini dell’obbligo di opa, del 30% del capitale sociale.
Stante la descritta situazione di fatto, la Consob ha ritenuto applicabile, per i motivi di seguito descritti, l’esenzione di cui al disposto dell’art. 106, comma 5, lett. e), del TUF.
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo di opa di cui all’art. 106, comma 1, del TUF, è necessario, ricorda la Commissione, che l’acquisto della partecipazione rilevante sia “conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta”.
Coerentemente, la Commissione evidenzia come, nel caso di specie, sia stata prospettata un’integrazione complessiva delle aziende con la creazione di una combinazione organizzativa unica in termini di processi di marketing, di progettazione di nuovi servizi agli automobilisti, di vendita e di erogazione degli stessi, con sinergie di ricavo e di costo.
Come già affermato in precedenti pronunciamenti, la verifica dei presupposti per l’esenzione non comporta per la Consob un esame del merito del progetto di fusione, ma solo l’accertamento in ordine all’inesistenza di palesi intenti elusivi dell’obbligo di opa da parte dei soggetti coinvolti nella fusione.
Altresì, con riferimento all’eventuale rilevanza del patto, la Commissione ha avuto modo di chiarire che il nesso di consequenzialità, tra l’acquisto della partecipazione e l’operazione di fusione, si ritiene esistente non solo quando il superamento delle soglie rilevanti ai fini dell’obbligo di opa consegua direttamente al concambio azionario, ma anche qualora tale superamento derivi dalla somma delle partecipazioni detenute nella società risultante dalla fusione per effetto della stipulazione di un patto parasociale, rilevante ex art. 122, TUF, “strettamente funzionale alla realizzazione di una fusione e contestuale agli accordi relativi al progetto di fusione”. Nel caso in esame il contenuto del patto, che è stato portato a conoscenza degli azionisti e del mercato, risulta essere condizionato alla fusione, pertanto non può che ritenersi funzionale rispetto all’operazione complessivamente posta in essere.
Alla luce di tali considerazioni, come detto, la Commissione ha quindi ritenuto applicabile al caso di specie l’esenzione dall’obbligo di OPA ex art. 106, comma 5, lett. e), TUF.

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