Con Nota n. 29 del 30 novembre 2022, la Banca d’Italia ha comunicato all’EBA la volontà di conformarsi alle Linee guida sui criteri per esentare le imprese di investimento dai requisiti di liquidità conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 (CRD).
I criteri espressi nelle Linee guida consentono l’esenzione dai requisiti di liquidità per i seguenti destinatari:
- SIM che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’art. 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 (cd. SIM di classe 3);
- Succursali italiane di imprese di paesi terzi di cui all’art. 1, co.1, lett. g), TUF diverse dagli enti creditizi di cui all’art. 4, par. 1, co. 1, CRR, equiparate alle SIM di classe 3.
In particolare, secondo quanto espresso nelle Linee guida EBA, le autorità competenti possono esentare un’impresa di investimento conforme alle condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 dai requisiti di liquidità di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del medesimo regolamento se l’impresa soddisfa i criteri per l’esenzione previsti dalle Linee guida.
Se un’autorità competente ha imposto a un’impresa di investimento requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all’articolo 42 della direttiva (UE) 2019/2034, l’impresa in questione può essere esentata dai requisiti di liquidità soltanto quando cessa di essere soggetta a detti requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all’articolo 42 della direttiva di cui trattasi.
Le autorità competenti dovrebbero esentare un’impresa di investimento dai requisiti di liquidità ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 esclusivamente sulla base di una domanda di esenzione presentata dall’impresa di investimento.
Unitamente alla domanda, l’impresa di investimento dovrebbe inviare tutte le informazioni necessarie affinché l’autorità competente possa valutare se i requisiti di cui alle Linee guida sono soddisfatti.
Tali informazioni dovrebbero comprendere una descrizione dell’attività dell’impresa di investimento e delle modalità con cui quest’ultima soddisfa i requisiti di esenzione.
Le Linee guida sono applicabili dal 30 novembre 2022.