Il 6 aprile 2017, l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet un aggiornamento alle proprie Q&A concernenti l’applicazione uniforme delle previsioni della Direttiva 2011/61/UE (la “AIFMD”), e della Direttiva 2009/65/CE (la “UCITS”).
In particolare, gli aggiornamenti in parola introducono due nuove Q&A, chiarendo che:
– AIFMD: la commercializzazione in altri Stati membri da parte di un GEFIA UE di partecipazioni in FIA UE in assenza di notifica all’autorità competente (Articolo 32, paragrafo 1 Direttiva AIFM) può avvenire soltanto nei confronti soggetti qualificati come “investitori professionali” ai sensi della normativa europea applicabile, nonostante ogni indicazione in senso estensivo di tale disciplina, a livello di diritto interno di ciascuno Stato membro, anche a soggetti non rispondenti a tali requisiti (Domanda n. 8 del Q&A su AIFMD);
e
– UCITS: qualora una società di gestione di OICVM residente in uno Stato membro intenda proporre in altro Stato membro soltanto la commercializzazione di quote di OICVM senza stabilirvi una succursale, la notifica di inizio dell’attività di commercializzazione all’autorità competente ai sensi degli Articoli 16 e 93 Direttiva UCITS non deve necessariamente includere un’identificazione degli OICVM oggetto di commercializzazione, potendo tale indicazione essere fornita in un secondo momento, unitamente all’accordo concluso con il depositario degli OICVM rientranti nel programma con delega alla commercializzazione delle quote ai sensi dell’Articolo 20 Direttiva UCITS (Domanda n. 7 del Q&A su UCITS).