ESMA ha pubblicato i dati relativi agli strumenti di capitale, agli strumenti finanziari equity-like e alle obbligazioni, nell’Unione europea nel semestre da aprile a settembre 2019, necessari per la valutazione sulla riconducibilità dell’attività di un’impresa di investimento a quella di internalizztore sistematico.
Come noto, secondo la disciplina prevista dall’art. 4(1)(20) della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) viene definita “internalizzatore sistematico” un’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale.
Secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 un’impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico quando internalizza, durante il semestre di riferimento, in modo frequente e sistematico uno strumento finanziario per cui vi è un mercato liquido, se il numero delle operazioni è stato pari o superiore ad una data percentuale del numero totale delle operazioni eseguite nell’Unione europea.