Con Messaggio 4 maggio 2021 n. 1797 l’INPS ha fornito ora alcune precisazioni operative sulla predisposizione della garanzia fideiussoria che i datori di lavoro devono prestare ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione previsto dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Nell’ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, è infatti previsto che possano essere erogate prestazioni di accompagnamento alla pensione a totale carico del datore di lavoro.
Per accedere alla prestazione di esodo, è previsto che lo stesso datore di lavoro presenti all’INPS una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto, avente ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e la contribuzione figurativa correlata.
Il presente Messaggio va letto unitamente al Messaggio n. 216 del 20 gennaio 2016 con cui l’INPS aveva fornito lo schema di contratto di fideiussione bancaria.