Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali.
Gli Orientamenti sono rivolti alle valutazioni degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli IP, degli IMEL, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti.
La valutazione di idoneità degli esponenti aziendali è disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2020 n. 169. Tale decreto ha introdotto importanti novità in materia, ovvero:
- la distinzione tra requisiti e criteri di idoneità, connotando i secondi con una maggiore discrezionalità valutativa;
- la maggior ampiezza delle valutazioni in sede di verifica, includendovi i criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio, nonché, nel caso di intermediali bancari, l’adeguata composizione collettiva degli organi e la disponibilità di tempo e, limitatamente alle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, i limiti al cumulo degli incarichi;
- l’applicazione, per le sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, di taluni requisiti e criteri ai responsabili delle principali funzioni aziendali.
In attuazione a tale regime Banca d’Italia ha emanato le disposizioni procedurali per le verifiche degli esponenti, il cui rispetto è essenziale per assicurare efficacia e completezza delle valutazioni.
A partire dai rinnovi degli organi sociali effettuati nel biennio 2021-22, Banca d’Italia ha monitorato sul rispetto della suddetta normativa in materia di valutazione degli esponenti aziendali. Le evidenze raccolte hanno permesso a Banca d’Italia di individuare profili di miglioramento e prassi virtuose nelle procedure di valutazione che fossero in linea con le aspettative della Vigilanza.
I nuovi Orientamenti condividere i risultati osservati da Banca d’Italia, ritenuti utili per le banche less significant, gli intermediari non bancari ed i sistemi di garanzia dei depositanti. Vengono inoltre illustrati taluni approcci ritenuti conformi alle aspettative della Vigilanza, relativi alla valutazione dell’indipendenza formale/di giudizio e del time commitment, profili questi su cui si sono registrati gli approcci maggiormente difformi da parte degli intermediari.