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Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: eliminate le deroghe a 180 giorni per le segnalazioni di vigilanza

31 Maggio 2012

Con il 13° aggiornamento del 29 maggio 2012 alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Banca d’Italia ha modificato la definizione di esposizioni scadute e/o sconfinanti.

A fronte di tali modifiche, a prescindere dalla metodologia utilizzata ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, tutte le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni sono da classificarsi come “esposizioni scadute”.

In particolare, sono state rimosse le residue deroghe permanenti, che consentivano alle banche che utilizzano i metodi IRB di applicare il limite di 180 giorni per le “esposizioni al dettaglio” e le “esposizioni verso enti del settore pubblico” (Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione I, par. 3.2).

A fronte di tali modifiche, quindi, il limite è stato allineato a 90 giorni per tutti i portafogli.

Le modifiche entrano in vigore a partire dal 31 maggio 2012.


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