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Giurisprudenza

Per essere “operatore qualificato” l’investitore persona fisica deve manifestare tale volontà all’intermediario, non essendo sufficiente il possesso degli requisiti di professionalità

10 Dicembre 2015

Cassazione Civile, Sez. I, 20 novembre 2015, n. 23805

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 23805 del 20 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, affinché le persone fisiche siano considerate operatori qualificati, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del regolamento Consob adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 in attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), occorre che le stesse abbiano manifestato all’intermediario la volontà di essere considerate tali e non è sufficiente che siano in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare.

Sugli stessi temi si segnala il recente pronunciamento della stessa Cassazione, sentenza 27 ottobre 2015 n. 21887 (cfr. contenuti correlati), con cui è stato escluso che detta manifestazione di volontà debba essere fornita attraverso una dichiarazione scritta.

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