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Estensione temporanea delle garanzie reali per le controparti centrali

29 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 novembre 2022, Regolamento delegato (UE) 2022/2311 che modifica gli RTS stabiliti nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali.

Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 prevede RTS relative, tra l’altro, per le CCP di accettare garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo.

La recente situazione geopolitica e di mercato ha avuto come conseguenza l’aumento significativo dei prezzi e della volatilità sui mercati dell’energia, che a loro volta hanno comportato un ampio incremento dei margini da parte delle controparti centrali allo scopo di coprire le relative esposizioni.

L’incremento dei margini ha comportato tensioni in materia di liquidità per le controparti non finanziarie, che normalmente dispongono di attività in numero minore e meno liquide per rispondere ai requisiti di margine.

Di conseguenza tali controparti non finanziarie sono state costrette a ridurre le posizioni o a fornire una copertura non adeguata, il che le sottopone ad ulteriori variazioni di prezzo.

Pertanto, per garantire il regolare funzionamento, nelle circostanze attuali, dei mercati finanziari e dell’energia dell’UE e diminuire la pressione sulla liquidità delle controparti non finanziarie attive nei mercati regolamentati del gas e dell’energia elettrica compensati da CCP stabilite nell’UE, viene indicato come opportuno estendere temporaneamente l’insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari per inserire anche le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali.

Per lo stesso fine, il Regolamento considera le garanzie emesse o garantite da enti pubblici essere come garanzie reali ammissibili per le controparti finanziarie e non finanziarie, in quanto tali garanzie hanno un basso rischio di controparte e sono irrevocabili, incondizionate e possono essere adempiute all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente, implicando di conseguenza un rischio di liquidità molto basso.

Le misure in oggetto sono di natura temporanea e concesse per un periodo di dodici mesi, diminuendo la pressione sui partecipanti al mercato e incentivandone il ritorno sui mercati.

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