Con risposta n. 27 del 17 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla presunzione relativa della residenza fiscale in Italia di società ed enti, c.d.”esterovestizione”, di cui all’Articolo 73, comma 5-bis, del TUIR.
la disciplina dell’esterovestizione consente all’Amministrazione finanziaria di presumere (salvo prova contraria) l’esistenza nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia, quando, alternativamente:
- sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente, formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.