Con provvedimento del 1° dicembre 2021, Banca d’Italia ha comunicato delle modifiche alla disciplina primaria in tema di estinzione anticipata dei finanziamenti con riferimento al credito ai consumatori.
In particolare, evidenzia Banca d’Italia, con la sentenza cd. “Lexitor” dell’11 settembre 2019 la Corte di giustizia europea è intervenuta in materia di contratti di credito ai consumatori con riferimento alla possibilità di rimborso anticipato del finanziamento prevista dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.
La Corte ha dichiarato che tale articolo “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6 del TUB e in considerazione della rilevanza della questione trattata dalla Corte ai fini della gestione dei rapporti tra intermediari e clienti, con la comunicazione del 4 dicembre 2019 la Banca d’Italia ha diffuso al mercato “linee orientative” volte a favorire l’allineamento al quadro delineatosi a seguito della sentenza e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela.
L’Art. 11-octies del d.l. 23 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis) ha modificato la disciplina del rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo. Per i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, il novellato art. 125-sexies del TUB prevede che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.
Tenuto conto di quanto precede, la Banca d’Italia reputa quindi che le proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate dal disposto della nuova previsione di legge.
Inoltre, con ordinanza del 2 novembre scorso il Tribunale di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 11-octies, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale
In attesa del pronunciamento della Consulta, la Banca d’Italia si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione: ragion per cui – in relazione ai contratti ricadenti nel perimetro applicativo del ridetto art. 11- octies, comma 2 – considererà non sussistenti i presupposti per poter dare seguito alle proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019.