Con Decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021 Il Collegio di coordinamento si è pronunciato sul tema dell’estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio a seguito della recente modifica all’art. 125-sexies TUB apportata dalla legge di conversione del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis).
Di seguito il principio enunciato dal Collegio.
In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014.