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Giurisprudenza

Estinzione della società in pendenza di giudizio e diritto dei soci a impugnare la relativa sentenza

9 Marzo 2017

Dott. Giorgio Politano, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Cassazione Civile, Sez. III, 29 luglio 2016, n. 15782 – Pres. Amendola – Rel. Barreca

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione ha statuito la presunzione di tacita rinuncia al credito rispetto ad una società che, attrice in un giudizio risarcitorio, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese prima che l’accertamento giudiziale sia concluso.

In particolare, la società aveva impugnato la decisione di primo grado e, prima della pubblicazione della sentenza di Appello, aveva provveduto ad ultimare il procedimento di liquidazione culminato con la cancellazione dal registro delle imprese.

In seguito, la sentenza di secondo grado veniva impugnata dai soci della società estinta, i quali fondavano il loro diritto in base al principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la decisione n. 6070 del 2013, secondo cui l’estinzione e la cancellazione di una società dal registro delle imprese costituiscono un fenomeno successorio in virtù del quale i diritti della società estinta non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci.

La Suprema Corte ha invece dichiarato l’inammissibilità del ricorso dei soci della società – estinta prima della conclusione del procedimento giudiziario – sull’assunto che la cancellazione è da intendersi quale presunta rinuncia alla pretesa relativa al credito, “ancora incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si è attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società”.

La detta presunzione di rinuncia ha avuto l’effetto di impedire il fenomeno successorio invocato dai ricorrenti che, pertanto, non potevano definirsi legittimati ad impugnare la sentenza di appello.

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