In caso di contestazione, l’estratto di conto corrente, benché certificato ai sensi dell’art. 50 d.l.gs. 01 settembre 1993 n. 385, non può integrare di per sé prova a favore dell’azienda di credito dell’entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale – e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste – la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, appunto prevista esclusivamente in vista delle esigenze di tale procedimento e nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione.
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