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European Sustainability Reporting Standards: parere SMSG sull’informativa di sostenibilità

12 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG) dell’ESMA ha pubblicato il proprio parere sugli standard europei di rendicontazione della sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) proposti dall’EFRAG.

L’SMSG accoglie con favore la pubblicazione degli ESRS, che forniscono elementi chiave, che inquadrano l’architettura e chiariscono concetti e contenuti fondamentali della proposta di Direttiva in materia di informativa di sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive – Acronimo CSRD).

Tuttavia, per favorire la massima operatività del quadro normativo è necessario rivedere l’equilibrio tra gli obblighi di informativa per le imprese e quanto condiviso con il mercato, al fine di assicurare un bilanciamento  tra i dati richiesti alle parti interessate e il conseguente onere operativo per le società.

Il SMSG accoglie con favore il lavoro dell’EFRAG perché è un prerequisito essenziale per l’attuazione della CSRD e del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia), al fine di ampliare l’accesso degli stakeholder ad un maggior numero di dati ESG pertinenti, comparabili, comprensibili, fedeli e verificabili per supportarli nel loro processo decisionale di investimento e finanziamento.

Tuttavia, l’SMSG ritiene sia necessario prevedere la possibilità per gli Stati membri di esentare le imprese dalla divulgazione di informazioni troppo sensibili dal punto di vista della concorrenza.

Infatti, come indicato dall’articolo 19a3 della CSRD, gli Stati membri possono consentire l’omissione di informazioni relative a sviluppi imminenti o a questioni in corso di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza, che agiscono nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione nazionale e che hanno la responsabilità collettiva di tale parere, la divulgazione di tali informazioni sarebbe gravemente pregiudizievole per la posizione commerciale dell’impresa, a condizione che tale omissione non impedisca una comprensione equa ed equilibrata dell’andamento, dei risultati, della posizione e dell’impatto dell’attività dell’impresa.

Tuttavia, l’esenzione commerciale dovrebbe essere armonizzata a livello europeo.

L’SMSG consiglia all’ESMA di incoraggiare il contributo della Commissione europea al processo di convergenza degli standard di rendicontazione della sostenibilità a livello globale.

Pur essendo consapevole che gli standard dovrebbero innanzitutto consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di adempiere ai propri obblighi normativi derivanti dall’agenda sostenibile della CE (SFDR, tassonomia, informativa sui rischi ESG del terzo pilastro, regolamento sui benchmark ESG, preferenze di sostenibilità della MiFID…), il coordinamento e la massima convergenza possibile tra la CSRD e gli standard ISSB sono necessari per le entità soggette alla CSRD e che agiscono in più giurisdizioni, sotto i seguenti punti di vista:

  • conformità a tutte le norme nazionali senza aumentare gli sforzi di rendicontazione;
  •  competitività/parità di condizioni con i soggetti nazionali;
  • accesso ai dati sulla sostenibilità per i soggetti nazionali nella catena del valore.
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