È nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola del contratto di factoring, relativa alla garanzia pro soluto in favore del cedente, che preveda il venir meno, con effetto retroattivo, dell’obbligo di garanzia in capo al factor connesso all’insolvenza del debitore nell’ipotesi in cui il cedente non adempia agli obblighi previsti dalle condizioni generali, laddove non siano puntualmente indicati gli obblighi così considerati dalle parti nel programma negoziale.
In tal senso, la Corte d’Appello richiama l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all’art. 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l’accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (Cass. 1950/09; id. 4796/16).