L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) relativamente ad un’operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring.
Come evidenziato dall’UIF, il crescente utilizzo del contratto del factoring ed il coinvolgimento di numerosi soggetti economici aumentano le possibilità di un utilizzo distorto di tale strumento a fini criminali e, conseguentemente, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli intermediari operanti in tale settore.
L’UIF invita quindi gli intermediari bancari e finanziari a vario titolo coinvolti in operazioni di factoring a prestare attenzione alle caratteristiche e alle finalità economico-finanziarie di tali operazioni, con particolare riguardo alle informazioni inerenti gli assetti proprietari e il profilo economico – finanziario del cliente, le informazioni sui debitori, nonché le caratteristiche dei beni e servizi oggetto dei crediti ceduti.