La sesta sezione della Corte di Cassazione ha occasione, con il provvedimento di “manifesta fondatezza del ricorso” in commento, di ribadire la generale ammissibilità della falcidia dei crediti erariali nel contesto dell’accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile di cui alla L. 3/2012.
Fermo il generale principio sopra affermato, la Corte precisa tuttavia che, come accade nel contesto del concordato preventivo, tale possibilità è applicabile esclusivamente a condizione che a tali crediti (che beneficiano di privilegi erariali) “sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.
Inoltre, ha ritenuto opportuno segnalare la Corte, era un tempo esclusa l’applicabilità ai crediti erariali relativi all’IVA della disciplina della falcidia del crediti erariali nel contesto dell’accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile: tuttavia, con sentenza n. 245/19, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale previsione e pertanto, allo stato, anche nel contesto di tali percorsi di ristrutturazione è ipotizzabile la falcidia delle esposizioni per IVA.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la Corte di Cassazione ha dunque cassato il decreto di rigetto dell’omologazione dell’accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile, rinviando al giudice di merito per un nuovo esame sulla base dei principi esposti dalla Corte medesima.