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Giurisprudenza

Fallibile la start-up non più “innovativa”

18 Giugno 2018

Tribunale di Udine, 22 maggio 2018, n. 25 – Pres. Venier, Rel. Calienno

La start-up che perda uno dei requisiti previsti, per le start-up c.d. innovative, dall’art. 25 comma 2 del D.L.179/2012, convertito in legge 221/2012, prima dei cinque anni dalla sua costituzione, non è più soggetta alla speciale disciplina prevista dalla sezione IX e, quindi, all’esenzione dalle procedure concorsuali di cui al primo comma dell’art.31 del D.L. citato.

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