Con Ordinanza n. 24429 dell’8 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società poi sottoposta alle procedure di fallimento.
In particolare, evidenzia la Cassazione, l’azione di responsabilità dei creditori sociali contro gli amministratori della società ai sensi dell’articolo 2394 c.c., anche quando sia promossa dal curatore fallimentare a norma dell’articolo 146 l.f., è sottoposta a prescrizione quinquennale, la cui decorrenza si ha dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a far fronte ai debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), la quale, a sua volta, discendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non coincide con lo stato d’insolvenza di cui all’articolo 5 legge fallimentare, derivante, in primis, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito.
Inoltre, continua la Cassazione, in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, esiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, con conseguente ricaduta sull’amministratore della prova contraria della diversa data anteriore di manifestazione dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.