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Giurisprudenza

Fallimento: per capitale investito nell’azienda deve intendersi ogni investimento anche se frutto di autofinanziamento

4 Aprile 2012

Cassazione Civile, Sez. I, 23 marzo 2012, n. 4738

Con sentenza n. 4738 del 23 marzo 2012 la Cassazione afferma come, al fine dell’assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale, per capitale investito nell’azienda debba intendersi ogni investimento, anche se frutto del cosiddetto “autofinanziamento”, effettuato dall’imprenditore per l’acquisto di macchinari e di merci, per l’allestimento di negozi e di impianti, ed in definitiva la quantità di ricchezza immessa nell’attività commerciale.

La Corte affronta poi una seconda questione, relativa alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare, secondo cui “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; […]”.

La Corte si chiede se, ai fini della fallibilità dell’impresa, sia sufficiente accertare che la soglia dei 300 mila euro indicata dall’articolo in esame sia stata superata almeno una volta, al momento della costituzione dell’impresa o nel corso di un qualsiasi esercizio sociale (o, in alternativa, che il totale degli investimenti effettuati negli anni abbia superato tale soglia), ovvero se invece, in analogia con quanto previsto dal medesimo art. 1. comma 2 alla lett. b, l’indagine debba essere limitata agli ultimi tre anni di attività.

Nel silenzio della norma, la Corte ritiene che debba darsi preferenza a tale ultima soluzione, affermando come l’indagine sul superamento della soglia dei 300 mila euro di cui alla dell’art. 1, comma 2, lett. a), Legge Fallimentare, debba essere limitato agli ultimi tre anni di attività dell’impresa.


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