Con risposta n. 50 del 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del dies a quo per l’emissione di note di variazione in caso di fallimento ante 2021.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, l’articolo 26 del Decreto IVA consente la variazione in diminuzione nell’ipotesi di mancato pagamento a seguito di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di procedure concorsuali, con specifico riferimento alle quali, il Decreto Sostegni-bis ha apportato significative modifiche, applicabili, tuttavia – per espressa previsione normativa – alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, cioè dal 26 maggio 2021.
Per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’articolo 26 in commento, che richiede la conclusione infruttuosa delle medesime.
In particolare, chiarisce l’Agenzia, affinché sorga in capo al fornitore la facoltà di procedere a una variazione in diminuzione a causa del mancato pagamento di un credito, è necessario che il creditore abbia esperito tutte le azioni volte al suo recupero senza trovare soddisfacimento.
Pertanto nel caso di procedure concorsuali, è necessario che:
- la procedura sia iniziata, ovvero sia stato posto in essere, almeno, il primo atto tipico (ad esempio, la sentenza dichiarativa del fallimento) con il quale la stessa si instaura;
- il creditore si sia insinuato al passivo della procedura;
- tale procedura si sia conclusa infruttuosamente.
Nella fattispecie oggetto del presente interpello, il presupposto per l’emissione della nota di credito è rappresentato dalla definitività del piano di riparto finale, quando cioè è stato depositato in cancelleria il decreto di esecutività emesso dal giudice delegato. È pertanto da tale momento che decorrono per l’Istante i termini per poter esercitare la detrazione dell’IVA, previa emissione della nota di variazione de quo.