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Giurisprudenza

Fallimento di una srl e responsabilità degli amministratori

13 Luglio 2022

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. II, 19 gennaio 2022, n. 1516 – Pres. Manna, Rel. Dongiacomo

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 1516 del 19 gennaio 2022,  la Corte di Cassazione ha avuto l’occasione di confermare il proprio consolidato orientamento in relazione ai principali profili della responsabilità degli amministratori di s.r.l. in caso di fallimento.

Nello specifico, il procedimento dinanzi alla Suprema Corte ha avuto ad oggetto il ricorso proposto dai due amministratori (un amministratore di diritto e un amministratore di fatto) di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita avverso la sentenza con cui, accogliendo le statuizioni di primo grado, la Corte d’Appello di Salerno ha sancito la responsabilità per mala gestio dell’organo amministrativo per aver, a fronte dello stato di decozione della società, “scelto di procedere in via preventiva al rimborso dei finanziamenti fatti dai soci, in danno dei creditori sociali, che avrebbero dovuto essere preferiti ai soci”.

Nel confermare la decisione della Corte territoriale, la Suprema Corte si è pronunciata su alcuni temi cardine della responsabilità degli amministratori, e in particolare: (i) l’individuazione e la responsabilità dell’amministratore di fatto; (ii) il rapporto tra la responsabilità degli amministratori, la sottocapitalizzazione della società e la speciale disciplina del finanziamento soci sancita dall’art. 2467 c.c.; (iii) il regime di solidarietà tra gli amministratori.

Quanto al primo punto, la Cassazione ha ribadito che “ai fini della corretta individuazione della sussistenza della figura dell’amministratore di fatto, è sufficiente l’accertamento dell’avvenuto inserimento dello stesso nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società stessa” (cfr. Cass. 2586/2014), “purché le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale” (cfr. Cass. 4045/2016).

Sul rapporto tra responsabilità degli amministratori, sottocapitalizzazione e restituzione dei finanziamenti soci, la Corte ha chiarito che la scelta dell’organo amministrativo di una società decotta di procedere in via preventiva al rimborso dei finanziamenti fatti dai soci, in danno ai creditori sociali, integra a tutti gli effetti un’ipotesi di responsabilità degli amministratori che la curatela fallimentare è abilitata ad azionare in sede civile; al riguardo, la Corte ha altresì precisato che la condotta in questione assume peraltro finanche rilevanza penale, laddove “integra il reato di bancarotta preferenziale la restituzione ai soci, effettuata in periodo di insolvenza, dei finanziamenti concessi dai medesimi alla società a titolo di mutuo”.

Da ultimo, in punto di solidarietà, la Suprema Corte ha ribadito che “la responsabilità degli amministratori di società, pur se si tratti di chi abbia partecipato in via di mero fatto alla gestione amministrativa e contabile della società stessa, ha carattere solidale (art. 2392 e 2476 c.c.) e, in quanto tale, consente al curatore del fallimento di agire in giudizio nei confronti di ciascuno dei responsabili per l’intero danno arrecato alla società ed ai suoi creditori (L. fall., art. 146, comma 2) avendo il diverso apporto causale di quanti vi abbiano concorso rilievo giuridico solo nei rapporti interni tra coobbligati, ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione di regresso, e non anche nei rapporti esterni che legano gli autori dell’illecito al danneggiato (società, creditori sociali)”.

E ciò, ha chiarito la Corte, indipendentemente dalla circostanza che la controversia sia stata oggetto di transazione tra la curatela e altri amministratori convenuti nei precedenti gradi di giudizio.

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