Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 gennaio 2021, il Regolamento delegato (UE) 2022/26 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento.
I conti separati sono definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del regolamento (UE) 2019/2033 ai fini della tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale Regolamento.
Per consentire alle imprese di investimento di applicare coefficienti più bassi per il calcolo del requisito di fondi propri «denaro dei clienti detenuto», laddove il denaro dei clienti sia detenuto su conti separati, gli RTS specificano che la nozione di conti separati si estende alle condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento.
Per quanto riguarda le condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento, la nozione di conti separati di cui all’articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 implica quanto segue:
- le registrazioni e i conti sono tenuti in modo tale da consentire all’impresa di investimento di distinguere in qualsiasi momento e senza indugio i fondi detenuti per conto di un cliente da quelli detenuti per conto di altri clienti e dai fondi propri dell’impresa stessa;
- le registrazioni e i conti sono tenuti secondo modalità che ne garantiscono l’esattezza e in particolare la corrispondenza con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentono di utilizzarli come traccia di audit;
- sono effettuate con regolarità riconciliazioni dei conti interni e delle registrazioni dell’impresa di investimento e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenuti tali fondi;
- sono state adottate le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti all’impresa di investimento;
- sono state introdotte idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore dei fondi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso dei fondi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.
Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.