In tema di fallimento, l’art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all’art. 2741 c.c., è norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 l.fall. si considerano sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore.
Massima Ufficiale
In materia fallimentare si segnala il webinar del 5 novembre sulle novità della conversione del dl. 118/2021 su crisi d’impresa e risanamento aziendali. Per informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.