Da un lato, le disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, e, dall’altro, quelle della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest’ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l’emittente, in circostanze in cui l’emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell’ente creditizio in questione, ricadono sia nell’ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19.
L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell’ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in quello dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema ricadente nell’ambito dell’una o dell’altra di queste due direttive, il giudice adito non può decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare. Per contro, in una situazione siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all’uno o all’altro dei sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di attuare queste due direttive.
Da un lato, l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e, dall’altro, l’articolo 1, punto 4, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/9, devono essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un’impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.