Nella sentenza in esame la Cassazione ha affrontato la questione se il contratto di affitto d’azienda comporti la perdita della qualità di imprenditore commerciale.
In particolare la Suprema Corte ha escluso che, ai fini della dichiarazione di fallimento del debitore-locatore, sia sufficiente accertare l’avvenuto affitto dell’azienda per dedurne la compatibilità̀ con la prosecuzione dell’impresa. Pertanto non può essere dichiarata fallita una società̀ che, dismessa l’attività̀, non svolga in concreto alcuna attività̀ imprenditoriale, ma un mero affitto dell’azienda.
La Cassazione ha dunque concluso che «ai fini della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale, l’affitto d’azienda comporta, solitamente, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l’accertamento in fatto che l’attività d’impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto d’azienda e prosecuzione dell’impresa, la quale va invece positivamente accertata dal giudice del merito».