La Cassazione, con sentenza n. 16084 del 21 settembre 2012, afferma il principio secondo cui, in caso di fallimento, il privilegio generale sui beni mobili del debitore riconosciuto dall’art. 2752 c.c., comma 3, ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto si estende, ai sensi dell’art. 2749 c.c., richiamato dalla L. Fall., art. 54, anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l’anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l’anno anteriore, nonchè di quelli maturati successivamente in misura legale fino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto sia pure parzialmente.