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Giurisprudenza

Fallimento: trasferimento di sede statutaria all’estero e giurisdizione del giudice italiano

3 Maggio 2016

Antonella Gentile

Cassazione Civile, Sez. Unite, 19 marzo 2016, n. 5419

Di cosa si parla in questo articolo

Secondo le Sezioni Unite, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale (art. 3, Reg. (CE) n. 1346/2000: «Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria») è superabile quando al trasferimento all’estero della sede legale non abbia fatto seguito lo stabilimento di attività direttiva, amministrativa ed organizzativa né l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale nella nuova sede.

Nel caso di specie, la società ricorrente lamentava il difetto di giurisdizione del Tribunale di Parma che ne ha dichiarato il fallimento, sostenendo di avere trasferito, anteriormente al deposito del ricorso di cui all’art. 6 l.f., la propria sede statutaria in Romania.

I giudici di legittimità rigettano il ricorso alla luce della dell’interpretazione pregiudiziale dell’articolo 3, Reg. (CE) 1346/2000 nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: secondo la quale, qualora gli organi direttivi e di controllo di una società non si trovino presso la sua sede statutaria, è indice sufficiente a superare la presunzione l’esistenza di valori sociali e attività di gestione di questi in un diverso Stato membro, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi consenta di stabilire, in maniera riconoscibile dai terzi, che il centro effettivo di direzione e controllo delle società è situato in tale altro Stato membro (Corte di giustizia dell’Unione europea, 20 ottobre 2011, n. 396/09).

Ciò che le Sezioni Unite riconoscono essersi realizzato nella fattispecie in esame, laddove al trasferimento della sede statutaria in Romania non ha coinciso l’effettivo spostamento in tale Stato del centro di interessi della società, con conseguente permanere della giurisdizione del giudice italiano nel dichiarare il fallimento. Di ciòla Cassazione individua un indice nella mancata apertura e utilizzazione di un conto corrente in Romania nonché nella persistenza della residenza dell’amministratore in Italia.

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