A fronte degli obblighi gravanti sull’imprenditore di dotarsi di un indirizzo p.e.c. e di mantenerlo attivo durante la vita dell’impresa, nonché di indicare obbligatoriamente l’indirizzo della sede legale dell’impresa nell’apposito registro, in caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica previsto dall’art. 15, terzo comma, l. fall., il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore, dei suddetti obblighi.
L’art. 15, terzo comma, l. fall., risulta pienamente compatibile con i parametri costituzionali, e, in particolare, con l’art. 111 Cost., anche considerate le esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza ed operatività che devono ispirare il procedimento concorsuale.
Il tribunale è esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, pur previste dal codice di rito, qualora la situazione di irreperibilità dell’imprenditore vada imputata alla sua stessa negligenza e ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico, ipotesi nella quale rientra il caso dell’imprenditore individuale che, cancellatosi dal registro delle imprese per cessata attività, abbia disattivato la propria casella p.e.c. anche nel periodo dell’anno successivo nel quale può esser dichiarato fallito ai sensi dell’art. 10 l. fall.