Con provvedimento del 13 novembre 2015, la Cassazione penale ha confermato che il falso cd. valutativo deve considerarsi ancora punibile anche a seguito della modifica dell’art. 2621 c.c., introdotta dall’art. 9 della legge 27 maggio 2015 n. 69.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato come, nell’art. 2621 cc, il riferimento ai “fatti materiali” quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà, non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale.
Infatti, quando intervengono in contesti che implicano l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi.