Con informativa provvisoria la Cassazione ha reso noto che la V Sezione Penale, con ordinanza di ieri, 2 marzo 2016, n. 676/2016 (Presidente Vessichelli, Relatore Amatore), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa al «Se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 della l. n. 69/2015, nella parte in cui, disciplinando le “false comunicazioni sociali”, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia comportato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie».
L’epilogo, oramai scontato, arriva dopo la pronuncia Cass. pen. n. 890/2016, che aveva confermato la punibilità del falso valutativo in termini di false comunicazioni sociali, e Cass. pen. n. 33774/2015, che viceversa aveva considerato nei fatti abrogato il falso sulle valutazioni. Ultima terza pronuncia, Cass. pen. n. 6916/2016, che era recentemente espressa a favore dell’irrilevanza del falso valutativo.
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