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Fascicolo informatico d’impresa: alimentazione e diritto d’accesso

28 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024  il  decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17 settembre 2024, n. 159, recante il regolamento di attuazione dell’art. 4, c. 6 del D. Lgs. 219/2016, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa.

Si ricorda che il fascicolo informatico d’impresa è l’aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata, contenente tutti i documenti, come definiti  dall’art. 1, c. 1, lett. o),  di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico: il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente, unitamente al REA, ed è a questo informaticamente collegato.

Il decreto, in particolare, reca la definizione dei termini e delle modalità operative di alimentazione del fascicolo informatico d’impresa, nonché delle modalità e dei limiti di  accesso alle relative informazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.

In sintesi, queste le tematiche principali relative al fascicolo informatica d’impresa disciplinate dal decreto:

  • l’alimentazione del fascicolo informatico d’impresa: il fascicolo è alimentato dal SUAP e dai responsabili del procedimento delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. f) nonché dalle  amministrazioni che effettuano i controlli
  • la tassonomia  dei  documenti:  la  nuova  formulazione  del  comma  2  ascrive  alle  Camere  di  commercio-  alle  quali  è  assegnata  la  gestione  del  fascicolo  informatico-  il  compito  di  verificare  costantemente  l’adeguatezza  della  tassonomia  e  la  sua  rispondenza  alle  esigenze  dei  soggetti  che  alimentano  il  fascicolo  o  lo  consultano  trasmettendo,  con  cadenza  annuale,  una  relazione  al  Ministero
  • la conservazione  dei  documenti:  i  documenti  devono  essere  conservati  nel  fascicolo,  da  parte  della  camera  di  commercio  territorialmente  competente,  a  tempo  indeterminato; dopo il decorso del tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati nel fascicolo informatico, sulla base del termine di cui all’art. 7, c. 2, i documenti presenti nel fascicolo relativo ad una impresa individuale sono cancellati, mentre nei restanti casi i dati personali in essi presenti sono anonimizzati
  • la consultazione  dei  privati:  l’art. 7 disciplina  le  condizioni  per  la  consultabilità,  da  parte  dei  privati,  dei  documenti  presenti  nel  fascicolo,  prevedendone  in  linea  generale  l’ammissibilità  “a  tempo  indeterminato”,  salva diversa indicazione nell’ambito del rispetto del regolamento GDPR e del codice in  materia        di protezione dei dati personali
  • il trattamento  dei  dati  personali:  il decreto individua  nei  SUAP  e  nelle  amministrazioni  responsabili  dei  procedimenti  i  titolari  del  trattamento  effettuato  per  le  operazioni  di  alimentazione;  nelle  medesime  amministrazioni  responsabili  del  procedimento  e  nei  privati  i  titolari  del  trattamento  dei  dati  personali,  acquisiti  dal  fascicolo;  nella  camera  di  commercio  il  titolare  del  trattamento  dei  dati,  acquisiti  e  conservati  nel  fascicolo
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