Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato dei chiarimenti in merito agli obblighi di acquisizione e comunicazione del TIN USA (Tax Identification Number) su conti preesistenti, previsti dalla disciplina FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) per le istituzioni finanziarie.
L’accordo intergovernativo FATCA, operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale – realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi – tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.
In particolare, i chiarimenti fanno seguito ad una FAQ del 15 ottobre 2019, con la quale l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti (IRS) ha fornito chiarimenti in merito al regime dei conti esistenti al 30 giugno 2014 (“conti preesistenti”), che siano conti statunitensi oggetto di comunicazione, detenuti presso istituzioni finanziari e di Paesi IGA 1, per i quali non sia disponibile il codice fiscale statunitense (TIN) successivamente alla scadenza del regime transitorio previsto dalla Notice 2017-46 del 25 settembre 2017.
In particolare, nella citata FAQ, l’Autorità statunitense ha precisato che, con riguardo al periodo che inizia il 1° gennaio 2020, la mancata acquisizione e comunicazione del TIN in relazione ad un conto preesistente non comporterà automaticamente l’accertamento di una grave non conformità agli obblighi previsti dalla normativa FATCA in capo all’istituzione finanziaria presso cui il conto finanziario è detenuto. A tali fini l’IRS valuterà i fatti e le circostanze che hanno determinato la mancata acquisizione del TIN, avendo particolare riguardo all’esistenza di idonee procedure per il recupero di tale informazione presso l’istituzione finanziaria e agli sforzi compiuti da quest’ultima per l’acquisizione del TIN.
Ai fini dell’applicazione della FAQ in commento, è stato richiesto al Dipartimento delle Finanze di confermare che il rispetto delle procedure previste dalla Notice 2017-46 da parte delle istituzioni finanziarie italiane possa considerarsi uno sforzo adeguato, tale da escludere una grave non conformità agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione previsti dalla normativa IGA-FATCA.