L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il testo dell’accordo firmato il 10 gennaio 2014 tra Italia e Stati Uniti che definisce le procedure necessarie per rendere definitivamente operativo l’Accordo intergovernativo (IGA) disciplinante le modalità tecniche dello scambio previsto dalla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Nel testo, condiviso dall’Agenzia delle Entrate e dall’Internal Revenue Service (IRS), l’equivalente statunitense dell’Agenzia delle Entrate, vengono disciplinate – tra le altre – specifiche misure per la gestione degli errori constatati dallo Stato ricevente e per l’invio di dati correttivi da parte degli istituti finanziari.
Con l’accordo pubblicato oggi da entrambe le autorità sono definite le modalità e le procedure da applicare per adempiere agli obblighi riguardanti lo scambio automatico d’informazioni secondo quanto stabilito nell’ambito dell’IGA. In particolare, le informazioni da scambiare tra le due amministrazioni sono fornite dalle istituzioni finanziarie italiane o statunitensi tenute alla comunicazione. Tra i soggetti interessati rientrano quindi banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione, assicurazioni vita e altre entità finanziarie. A ogni istituzione finanziaria che provvede alla registrazione, viene rilasciato un numero identificativo globale, “GIIN”. L’IRS si impegna, secondo l’accordo, a trasmettere annualmente all’Italia la lista delle istituzioni finanziarie italiane registrate (“FFI list”).